deleghe
di poteri di rappresentanza in una Spa
Not. Roberto Demichele. 05.09.2001
A norma di
Statuto la rappresentanza legale di una società di fronte ai terzi ed in
giudizio spetta la Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Può un consigliere conferire un mandato alle liti unicamente in forza della
sola delibera consiliare o, data la limitazione statutaria della rappresentanza
legale, configurandosi un rapporto di rappresentanza volontaria tra società
e consigliere, occorre che la delibera sia seguita da un formale atto di
procura firmata dal Presidente del C.d.A. che appunto conferisca la
rappresentanza al consigliere?
Se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono (art. 2381 c.c.), il consigliere
in parola non potrebbe qualificarsi come un amministratore delegato con poteri
fortemente specificati?
In questa maniera non si verserebbe più in ipotesi
di rappresentanza volontaria, ma di rappresentanza
organica.
Not. Fabio Diaferia, 06.09.2001
A me pare, poi, che il consigliere in parola più che
come un amministratore delegato con poteri fortemente specificati dovrebbe
essere qualificato come un semplice "nuncius" (cui il potere di
rappresentanza deve essere
conferito con procura).
Ciò in quanto il consigliere delegato, avendo
ricevuto una delega di attribuzioni (ex art. 2381 c.c.) non si limita a
manifestare la volontà della società (ove consentito dall'atto costitutivo) ma
la forma egli stesso.
Nel caso in questione invece, sembra che la volontà
della società sia formata collegialmente del cda che poi delega al consigliere
il mero potere di manifestarla ai terzi.
Qualora lo statuto di una spa
attribuisca il potere di rappresentanza al presidente e ai consiglieri delegati
e non
anche al consiglio di amministrazione (?) deve considerarsi invalida la
delibera del cda attribuitiva del suddetto potere a persona diversa dal
presidente o da un consigliere delegato, non essendo il consiglio titolare di
tale
potere.
Not. Marco Chiostrini, 07.09.2001
La sentenza che citi
mi trova sostanzialmente concorde e non mi sembra in contraddizione con quanto
ho scritto. Come infatti afferma la Corte, il cda può attribuire il potere di
rappresentanza solo a consiglieri delegati (il riferimento al presidente mi
sembra ultroneo, o almeno incauto, dato che egli è il rappresentante naturale
dell'Organo Amministrativo, e non sono sicuro che ripeta da questo il potere di
rappresentanza, e non piuttosto dalla
natura corporativa della struttura societaria).
Invece il cda non può attribuire il potere rappresentativo a terzi estranei.
La regola è che il
consiglio, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono, può delegare
talune funzioni a uno qualsiasi dei suoi membri (non a chi non sia
consigliere), il quale diventa ipso facto consigliere delegato.
La rappresentanza organica è un campo molto vivace e in forte
"tensione" tra l'impianto normativo e la realtà operativa.
Basti pensare, per esempio,alle delibere del CdA delle banche (BNL, per
esempio) che delegano ai mutui i funzionari.